Art. 561 – Codice penale – Casi di non punibilità. Circostanza attenuante
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia > Capo I - Dei delitti contro il matrimonio
[Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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