Art. 559 – Codice penale – Adulterio
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia > Capo I - Dei delitti contro il matrimonio
[La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
Il delitto è punibile a querela del marito.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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