16 Mar Art. 513 — Turbata libertà dell’industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose [ 392 2 ] per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 1953/2017
Integra il reato di turbata libertà dell’industria o del commercio la condotta consistente nel parcheggiare ripetutamente mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della porta di accesso di un esercizio commerciale, in quanto la “violenza sulle cose”, elemento costitutivo alternativo del delitto di cui all’art. 513 cod. pen., sussiste, ai sensi dell’art. 392, comma secondo, dello stesso codice, anche quando ne venga mutata la destinazione naturale, conseguente, nella specie, al permanente occultamento alla vista della porta e della vetrina del negozio e alla sostanziale preclusione della utilizzabilità dello spazio ad esso antistante.
Cass. pen. n. 6251/2011
Il delitto di turbata liberta dell’industria o del commercio, ove la condotta fraudolenta si protragga nel tempo, ha natura di reato eventualmente permanente, identificandosi il momento di cessazione dell’antigiuridicità con l’ultimo atto illecito. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Corte ha precisato che, in assenza di indicazioni circa l’epoca di ultimazione della condotta illecita, è legittimo computare il termine di decorrenza della prescrizione dalla data della querela).
Cass. pen. n. 42470/2010
Il reato di turbata libertà dell’industria o commercio concorre con quello di danneggiamento quando l’alterazione del normale svolgimento dell’attività industriale o commerciale avvenga con mezzi violenti, di per sé integranti tale ultimo reato. (Nella specie il reo, titolare di una palestra, aveva strappato e rimosso dalla pubblica via alcuni manifesti pubblicitari reclamizzanti l’apertura di una nuova palestra, regolarmente affissi negli appositi spazi pubblicitari).
Cass. pen. n. 35731/2010
Il delitto di turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) può concorrere formalmente con quelli di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la necessità, ai fini della sua configurabilità, di un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti impiegati e la turbativa dell’esercizio dell’industria o del commercio che ne consegue, essendo la norma diretta a garantire il diritto individuale al libero svolgimento di un’attività industriale o commerciale. (Fattispecie nella quale la turbativa dell’attività svolta da una società era stata attuata da soggetti facenti capo ad una società concorrente mediante condotte fraudolente che avevano provocato uno storno di clientela in favore di quest’ultima; in motivazione la Corte ha escluso che l’uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all’agente un profitto concretizzi solo un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, comma terzo, c.c.).
Cass. pen. n. 27681/2010
Nel reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza il dolo è specifico, essendovi incluso il fine di eliminare o scoraggiare la altrui concorrenza.
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