16 Mar Art. 542 — Querela dell’offeso
[ I delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio:
- 1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
- 2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
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- 1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
- 2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 43139/2003
Ai fini della perseguibilità senza querela dei delitti di violenza sessuale, la connessione con un reato procedibile d’ufficio cui si riferiva l’art. 542 c.p. — e si riferisce oggi l’art. 609 septies dello stesso codice — non si connota in senso processuale ma in senso materiale, e sussiste ogni qual volta l’indagine sul delitto perseguibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, cioè debbano essere investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno al fine di eseguire l’altro, o ancora l’uno per occultare l’altro od al fine di conseguire la relativa impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la connessione tra il delitto di maltrattamenti in famiglia ed un fatto di violenza sessuale in danno del coniuge commesso in costanza del matrimonio, sul presupposto che l’indagine sul primo coinvolgesse necessariamente tutti gli aspetti del rapporto di coniugio).
Cass. pen. n. 16060/2001
Ai fini della perseguibilità d’ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, la connessione richiesta dall’art. 542 c.p., ed ora dall’art. 609 septies, comma terzo, c.p., fra due o più fatti costituenti reato si produce in ogni caso in cui l’indagine concernente il reato perseguito di ufficio comporti la pubblicità di quello perseguibile a querela e, quindi, sia nel caso della connessione teleologica o materiale, sia in qualsiasi altra ipotesi di connessione idonea a determinare comunque il venire meno dell’esigenza di riservatezza che è alla base dell’attribuzione del diritto di querela alla persona offesa.
Cass. pen. n. 7138/1998
Ai fini della perseguibilità d’ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, la connessione richiesta dall’art. 542 c.p., ed ora dall’art. 609 septies, comma terzo, c.p., fra i due o più fatti costituenti reato non si identifica con l’istituto processuale della connessione, potendo questa essere di carattere anche solo investigativo, nel senso che l’accertamento del fatto costituente delitto perseguibile d’ufficio comporti l’estensione dell’indagine anche al fatto perseguibile a querela di parte o perché detti fatti sono stati commessi dalla medesima persona, o in un unico arco di tempo, o l’uno in occasione della perpetrazione dell’altro o perché si tratta di fatti legati fra loro da nesso teleologico o commessi l’uno per occultare l’altro o per conseguirne l’impunità.
Cass. pen. n. 4143/1998
Ai fini della perseguibilità d’ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, la connessione prevista dall’art. 542 c.p. non si identifica nell’istituto processuale di cui all’art. 12 c.p.p., essendo sufficiente che tra il reato di violenza sessuale e l’altro perseguibile d’ufficio vi sia connessione investigativa; vale a dire che per l’accertamento del secondo l’indagine debba essere estesa necessariamente al primo o perché i due fatti siano stati perpetrati nello stesso contesto temporale o perché l’uno sia stato commesso per eseguire o occultare l’altro, o al fine di conseguire la impunità da questo.
Cass. pen. n. 3014/1996
La connessione, cui si riferisce il terzo comma dell’art. 542 c.p. in relazione alla particolare ipotesi di perseguibilità di ufficio dei reati ivi indicati, riportata anche nell’art. 609 septies comma terzo n. 4 c.p., come introdotto dalla legge n. 66 del 1996, è solo quella materiale e non anche processuale, seppure considerata nel significato più riduttivo previsto dall’art. 12 c.p.p. rispetto a quello dell’art. 45 c.p.p. del 1930, giacché la ratio di detta disposizione deve individuarsi nel venir meno dei motivi, posti a base della perseguibilità a querela di questi reati, ed in particolare dell’esigenza della riservatezza, in quanto l’indagine investigativa sul delitto perseguibile di ufficio comporta necessariamente l’accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia. Pertanto in base a detta ratio l’estensione della perseguibilità di ufficio può ravvisarsi o perché sono stati commessi nello stesso arco temporale (quando l’uno e l’altro sono stati effettuati con la stessa azione od omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere nell’atto di consumarne un altro o in occasione di questo) ovvero per eseguire ed occultare un altro ovvero per conseguire l’impunità di un diverso delitto.
Cass. pen. n. 12468/1995
Ai fini della perseguibilità d’ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, la connessione richiesta dall’art. 542 c.p. fra i due o più fatti costituenti reato non può identificarsi con l’istituto processuale della connessione, essendo necessario che l’accertamento del fatto costituente delitto perseguibile d’ufficio comporti l’estensione dell’indagine anche ad un fatto costituente reato contro la libertà sessuale. La connessione di cui all’art. 542 c.p., invero, può ravvisarsi o perché i fatti sono stati commessi nello stesso spazio di tempo (l’uno in occasione dell’altro), ovvero se posti in essere per eseguire o occultare un altro reato, oppure al fine di conseguire l’impunità.
Cass. pen. n. 3114/1994
Ai fini della procedibilità, pur in assenza di querela, di reati in materia sessuale, quando questi, secondo quanto previsto dall’art. 542, terzo comma, n. 2, c.p., siano connessi con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, la operatività della connessione non può essere esclusa solo sulla base della formula con la quale l’imputato sia stato assolto da detto ultimo delitto, essendo invece al riguardo decisiva la verifica se, in concreto, il fatto, nella sua materialità, abbia comunque la consistenza dell’illecito penale e possa quindi rimuovere l’ostacolo (mancanza di querela), all’esercizio della azione penale in ordine al reato sessuale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la operatività, con riguardo a reato di violenza carnale, del citato art. 542, terzo comma, n. 2, c.p., fosse impedita sol perché l’imputato era stato prosciolto dal connesso reato di sequestro di persona con la formula — peraltro ritenuta dalla stessa Corte erronea — di «non aver commesso il fatto»).
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