16 Mar Art. 396 — Uso delle armi in duello
Posted at 13:04h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo III – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia > Capo III – Della tutela arbitraria delle private ragioni
[ Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all’avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni.
Il duellante è punito:
- 1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all’avversario una lesione personale, grave o gravissima;
- 2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.
Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell’articolo precedente. ]
- 1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all’avversario una lesione personale, grave o gravissima;
- 2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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