16 Mar Art. 397 — Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l’omicidio e per la lesione personale
Posted at 13:05h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo III – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia > Capo III – Della tutela arbitraria delle private ragioni
[ In luogo delle disposizioni dell’articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:
- 1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
- 2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
- 3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
- 4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l’autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento. ]
- 1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
- 2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
- 3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
- 4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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