16 Mar Art. 395 — Portatori di sfida
Posted at 13:04h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo III – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia > Capo III – Della tutela arbitraria delle private ragioni
[ I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila; ma la pena è diminuita se il duello non avviene. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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