Art. 388 bis – Codice penale – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33858/2024
Integrano il delitto di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento di cose sottoposte a pignoramento e dei relativi accessori, anche se poste in essere dopo il decreto di trasferimento, fino a che le "res" restano materialmente affidate alla custodia dell'originario proprietario.
Cass. civ. n. 24388/2024
In tema di elusione di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore compia atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il reato nei confronti del padre separato, il quale, avendo diritto di vedere la figlia liberamente previo accordo con la madre, aveva prolungato la permanenza della minore presso di sé nonostante il mancato accordo con l'altro genitore).
Cass. civ. n. 15655/2024
La legittimazione a proporre querela per il reato, previsto dall'art. 388, comma quinto, cod. pen., di sottrazione di beni pignorati o sequestrati, posto in essere dal proprietario-custode, spetta sia all'aggiudicatario, in quanto leso nel diritto di conseguire il bene, sia al creditore pignorante, il quale, pur se soddisfatto dal conseguito prezzo della vendita, resta esposto alle azioni dell'aggiudicatario che dovesse impugnare l'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi di custodia. (Fattispecie relativa ad asportazione di beni di pertinenza dell'immobile pignorato, in violazione dell'obbligo, gravante sull'esecutato, di custodire il compendio nella sua integrità).
Cass. civ. n. 11717/2024
Il reato di sottrazione di beni pignorati di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. è configurabile non solo quando la "amotio" sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, sicché è irrilevante che la vendita del bene da parte del debitore sia inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto, in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede. (Fattispecie in cui il notaio rogante aveva inserito nell'atto di compravendita una dichiarazione della parte acquirente di essere stata edotta dell'inopponibilità dell'atto traslativo al creditore pignoratizio).
Cass. pen. n. 31567/2016
La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall'art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell'interesse al positivo svolgimento dell'attività esecutiva o cautelare.
Cass. pen. n. 38128/2009
L'oggetto giuridico del delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è costituito dall'interesse alla protezione del vincolo cautelativo posto sui beni attraverso i provvedimenti menzionati. Conseguentemente, oggetto materiale sono tutti i beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata, compresi il danaro e i crediti del debitore pignorabili presso il terzo attraverso l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.p.