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Art. 295 — Attentato contro i Capi di Stati esteri

Art. 295 — Attentato contro i Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato [ 4 ] attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l’ergastolo, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l’ergastolo [ 298, 300, 301309 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 947/1979

L’art. 295 c.p. concerne la libertà personale, intesa come bene fisico, suscettibile di offesa attraverso ogni forma di intervento diretto che sia di ostacolo alla libertà di locomozione e comunque incida sulla libera disponibilità della persona, mentre l’art. 296 dello stesso codice riguarda la libertà morale, concepita come facoltà di libera determinazione e quindi come intima e normale attività dello spirito.

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