Cass. pen. n. 947 del 27 gennaio 1979
Testo massima n. 1
L'art. 295 c.p. concerne la libertà personale, intesa come bene fisico, suscettibile di offesa attraverso ogni forma di intervento diretto che sia di ostacolo alla libertà di locomozione e comunque incida sulla libera disponibilità della persona, mentre l'art. 296 dello stesso codice riguarda la libertà morale, concepita come facoltà di libera determinazione e quindi come intima e normale attività dello spirito.