16 Mar Art. 194 — Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode [ c.c. 2901 ].
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell’atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell’altro contraente [ c.c. 2901 ].
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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