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Art. 195 — Diritti dei terzi

Art. 195 — Diritti dei terzi

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili [ c.c. 2901 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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