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Art. 193 — Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Art. 193 — Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.

Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente [ c.c. 2901 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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