Art. 193 – Codice penale – Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente [c.c. 2901].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4724/2019

Gli atti di trasferimento oneroso o gratuito compiuti dall'imputato, dopo la consumazione del reato, al fine di eludere le pretese creditorie dello Stato o dei terzi danneggiati, essendo revocabili ex art. 193 cod. pen., non escludono l'assoggettamento a sequestro conservativo dei beni mobili o immobili che ne formano oggetto, a prescindere da ogni collegamento di detti beni con il reato per cui si procede.

Cass. pen. n. 7586/2019

In tema di sequestro conservativo, la presunzione relativa di fraudolenza degli atti a titolo oneroso compiuti successivamente alla consumazione del reato, stabilita dall'art. 193, comma primo, cod. pen., non può essere limitata ai casi di simulazione ovvero di irrisorietà del prezzo pattuito, configurandosi, invece, laddove non venga dimostrata la neutralità degli atti rispetto agli interessi dei creditori.