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Art. 187 — Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

Art. 187 — Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile [ c.c. 1316 ].

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale [ c.c. 2055, 2059 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 32352/2014

La previsione di cui all’art. 187, comma secondo, c.p. – disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale – impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell’unicità dell’evento dannoso e non nell’unicità del fatto produttivo del pregiudizio.

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Cass. pen. n. 31680/2001

La sospensione condizionale della pena non può avere ad oggetto la pubblicazione della sentenza penale (art. 186 c.p.), atteso che quest’ultima non è una pena accessoria ma un mezzo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte civile che l’ha subito.

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Cass. pen. n. 7671/2001

È illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi.

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Cass. pen. n. 10614/1990

In tema di risarcimento danni, nel caso di condanna di più imputati con unica sentenza, per reati commessi in tempi diversi da soggetti diversi e senza precedente intesa, la solidarietà non ricorre tra gli autori dei singoli episodi criminosi, sussistendo essa solo tra condannati per uno stesso reato.

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