Cass. pen. n. 32352 del 22 luglio 2014

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

Testo massima n. 2


L'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui l'impugnazione investe, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui la stessa attiene ad aspetti relativi ad interessi assunti come disponibili dall'ordinamento, sicché esso non opera in favore dell'imputato, coobbligato in solido, che non impugna il capo della sentenza che riguarda la sua condanna risarcitoria quando altro imputato coobbligato abbia invece scelto di censurare tale parte della decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non estensibile agli imputati non appellanti gli effetti della ordinanza con cui la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili alcune costituzioni di parte civile).

Testo massima n. 3


La previsione di cui all'art. 187, comma secondo, c.p. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio.

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