Art. 143 – Codice penale – Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari
Fonti > Codice Penale > Libro primo - Dei reati in generale > Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena > Capo II - Della esecuzione della pena
[In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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