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Art. 144 — Vigilanza sull’esecuzione delle pene

Art. 144 — Vigilanza sull’esecuzione delle pene

[ L’esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.

Egli delibera circa l’ammissione al lavoro all’aperto e dà parere sull’ammissione alla liberazione condizionale. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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