16 Mar Art. 144 — Vigilanza sull’esecuzione delle pene
Posted at 13:00h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo V – Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena > Capo II – Della esecuzione della pena
[ L’esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.
Egli delibera circa l’ammissione al lavoro all’aperto e dà parere sull’ammissione alla liberazione condizionale. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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