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Art. 142 — Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori

Art. 142 — Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori

[ I minori scontano fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.

Possono essere ammessi ai lavori all’aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell’articolo 23.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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