16 Mar Art. 86 — Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato
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in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo IV – Del reo e della persona offesa dal reato > Capo I – Della imputabilità
Se taluno mette altri nello stato d’incapacità d’intendere o di volere [ 613, 728 ], al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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