Art. 86 – Codice penale – Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato
Fonti > Codice Penale > Libro primo - Dei reati in generale > Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato > Capo I - Della imputabilità
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere [613, 728], al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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