Art. 728 – Codice penale – Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui
Fonti > Codice Penale > Libro terzo - Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia > Capo II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale > Sezione II - Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Chiunque pone taluno, col suo consenso , in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona , con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da trenta euro a cinquecentosedici euro.
Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
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