16 Mar Art. 72 — Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee
Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.
L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 44851/2017
L’inasprimento della pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno presuppone che la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto.
Cass. pen. n. 39393/2017
In tema di esecuzione di pene concorrenti, i limiti di durata massima dell’isolamento diurno, di cui all’art. 72 cod. pen., possono in concreto essere superati soltanto nel caso di sopravvenienza di una condanna che comporti un ulteriore periodo di isolamento diurno per reati commessi dopo l’inizio dell’esecuzione, ma non anche per reati commessi anteriormente, in relazione ai quali opera il limite stabilito dalla norma suddetta, in ragione della natura dell’isolamento diurno, da considerarsi sanzione penale che si aggiunge all’ergastolo.
Cass. pen. n. 12288/2017
Il condannato alla pena dell’ergastolo, al quale sia stata applicata, ai sensi dell’art. 72, secondo comma, cod. pen. l’ulteriore sanzione dell’isolamento diurno per il concorso, con la pena perpetua, di pene detentive temporanee di durata complessiva superiore a cinque anni, ha interesse a richiedere l’applicazione del beneficio dell’indulto sulle pene predette (se applicate per reati non ostativi), anche se la sanzione irrogata per tali reati sia già stata eseguita, perchè, anche in tal caso, dall’accoglimento dell’istanza può discendere la conseguenza favorevole della inapplicabilità dell’isolamento diurno, qualora, a seguito della estinzione delle pene condonate, l’entità complessiva delle pene detentive temporanee concorrenti con l’ergastolo risulti inferiore al limite quinquennale di cui al citato art. 72.
Cass. pen. n. 24925/2014
L’inasprimento della pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno presuppone che la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto.
Cass. pen. n. 13616/2012
È consentito l’indulto dell’isolamento diurno, data la sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d’esecuzione dell’ergastolo, sempre che, una volta scisso il cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l’applicazione, dette pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio.
Cass. pen. n. 14485/2011
L’inasprimento dell’ergastolo con l’applicazione dell’isolamento diurno va disposto quando l’imputato sia condannato, oltre che per il delitto per il quale è previsto l’ergastolo, anche per uno o più delitti che “importano”, secondo la previsione dell’art. 72 c.p., una pena detentiva temporanea per un tempo superiore ad anni cinque, da intendere con riferimento alla pena applicabile in astratto, non a quella applicata in concreto.
Cass. pen. n. 31004/2009
Non sussiste fungibilità tra il periodo di custodia cautelare sofferta in regime detentivo differenziato ai sensi dell’art. 41-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) e la durata dell’isolamento diurno inflitto con la sentenza definitiva di condanna alla pena dell’ergastolo.
Cass. pen. n. 1044/2009
L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p. è sanzione penale con caratteristiche di temporaneità alla quale può essere applicato l’indulto, purchè lo stesso sia stato disposto per il caso di concorso tra reati cui il provvedimento di clemenza è ugualmente applicabile. (Fattispecie in cui è stata esclusa la condonabilità dell’isolamento diurno irrogato per effetto della continuazione tra più reati punibili con la pena dell’ergastolo, pena il cui carattere perpetuo la Corte ha ritenuto incompatibile con il provvedimento d’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006).
Cass. pen. n. 23571/2008
Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti vige il principio della unitarietà della esecuzione, per cui tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica. Ne consegue che, nel corso dell’esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare la prescrizione di alcune pene.
Cass. pen. n. 31433/2006
Allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei quali punibili con l’ergastolo, una volta individuato l’ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l’isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest’ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati.
Cass. pen. n. 11342/2006
In tema di cumulo di pene, qualora debbano cumularsi due ergastoli, il secondo dei quali inflitto per delitto commesso durante l’espiazione del primo, la pena unificata a norma dell’art. 72 c.p. non può che decorrere dalla data di carcerazione per il nuovo reato, perché l’ergastolo inflitto per il successivo reato copre e assorbe il precedente.
Cass. pen. n. 11108/2006
L’isolamento diurno per il condannato a più ergastoli, applicato in sede esecutiva, prevale sulla disposizione di cui all’art. 442 comma secondo c.p.p. (relativa alla sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo), posto che il vantaggio assicurato all’imputato dall’accesso al rito speciale non può essere duplicato anche in sede esecutiva.
Cass. pen. n. 15499/2004
Allorché sia riconosciuta la continuazione tra piú delitti alcuni dei quali punibili con l’ergastolo, una volta individuato l’ergastolo come pena base per la violazione ritenuta piú grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l’isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest’ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati. (Nella specie, concernente un processo per duplice omicidio pluriaggravato e sequestro di persona aggravato, celebrato con il rito abbreviato, la Corte ha anche precisato che in sede di rinvio il giudice, nella nuova determinazione della pena, avrebbe alla fine dovuto tener conto di quanto disposto dall’art. 442, comma secondo, ult. parte, c.p.p.)
Cass. pen. n. 14929/2004
In tema di esecuzione di pene concorrenti, in caso di concorrenza tra la pena dell’ergastolo e pene detentive temporanee non superiori ai cinque anni di reclusione, queste ultime devono essere calcolate e aggiunte a quella dell’ergastolo già in corso di espiazione, in virtù del principio dell’unicità dell’esecuzione penale (art. 663 c.p.p.). (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione adottata dal giudice dell’esecuzione con la quale, nei confronti di un soggetto condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, era stato aumentato il periodo di isolamento diurno a seguito di altre condanne a pene detentive inferiori a cinque anni di reclusione nel frattempo intervenute).
Cass. pen. n. 4381/2001
Anche per l’isolamento diurno, che è una sanzione penale con caratteristica di temporaneità, si applica il principio, analogo a quello proprio del calcolo di pene concorrenti, secondo cui il limite massimo previsto dalla legge, se non può essere superato nella formazione del cumulo, non può, però, individuare un «tetto» insuperabile nel corso del curriculum delinquenziale del condannato, in quanto, ove durante l’esecuzione del provvedimento di cumulo, o in seguito, il soggetto commetta un nuovo reato e riporti per esso condanna, alla quale consegua ulteriore periodo di isolamento diurno, nella nuova determinazione del cumulo non si tiene conto di quello eventualmente già sofferto, sicché è ben possibile il superamento, in concreto, del limite dei tre anni fissato dall’art. 72, comma 1, c.p.
Cass. pen. n. 2127/2000
In caso di pene concorrenti irrogate con differenti sentenze, appartiene al giudice dell’esecuzione la competenza ad applicare la sanzione dell’isolamento diurno. (Fattispecie di applicazione della sanzione in relazione al cumulo di due ergastoli e dodici anni di reclusione).
Cass. pen. n. 2116/2000
L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p. non è una modalità di esecuzione della pena dell’ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l’ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi previsti (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile. Ne consegue che detta sanzione deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell’ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell’esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilità che l’isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l’ergastolo si estingue. (Nell’enunciare tale principio, la S.C. ha anche affermato che la mancata previsione legislativa di un termine per l’esecuzione dell’isolamento diurno non contrasta con l’art. 27, comma terzo, Cost., poiché il carattere afflittivo della misura è compatibile con la funzione rieducativa della pena, dal momento che, in costanza di isolamento, si ha solo attenuazione, ma non soppressione del trattamento penitenziario).
Cass. pen. n. 1971/1994
Il cumulo disciplinato dall’art. 72, comma 2, c.p. prescinde totalmente dalla natura dei reati accertati e dall’unicità del disegno criminoso, sicché è illegittima la reiezione della richiesta di cumulo della pena dell’ergastolo con altre pene detentive temporanee motivata dall’eterogeneità delle violazioni commesse e dal notevole lasso di tempo intercorso tra di esse.
Cass. pen. n. 3748/1993
In presenza di una pena dell’ergastolo, le pene detentive temporanee — salvo che non intervenga una causa estintiva — perdono ogni rilevanza e, ad ogni effetto, deve aversi riguardo in via esclusiva alla pena dell’ergastolo, senza alcuna possibilità di far rivivere, per desumere conseguenze in malam partem, le singole pene temporanee. Invero, una volta che si è proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo e le singole pene ricomprese nel cumulo, materiale o giuridico, perdono ogni autonomia e si deve avere riguardo alla pena unica da espiare, restando in essa assorbite e neutralizzate quelle inflitte per i vari reati con la stessa sentenza o con una pluralità di sentenze.
L’isolamento diurno, previsto dall’art. 72 c.p. per i delitti concorrenti con quello che importa la pena dell’ergastolo, è una vera e propria sanzione penale e deve, pertanto, essere irrogata o dal giudice di cognizione, nel caso di concorso di reati, ovvero dal giudice dell’esecuzione – ai sensi dell’art. 80 stesso codice – nel caso di concorso di pene inflitte con sentenze diverse (e pertanto mai dal pubblico ministero che non ha potere di irrogare sanzioni).
Nel caso di cumulo di pene detentive temporanee con la pena dell’ergastolo, la decorrenza di quest’ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale è stato inflitto l’ergastolo, e ciò sia che l’ergastolo sia stato inflitto per reato commesso durante l’espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l’espiazione dell’ergastolo. Qualora, invece, debbano cumularsi due ergastoli, il secondo dei quali inflitto per delitto commesso durante l’epiazione del primo, la pena unificata ai sensi dell’art. 72 c.p. non può che decorrere dalla data di carcerazione per il nuovo reato, perché l’ergastolo inflitto per il successivo reato copre e assorbe il precedente.
Cass. pen. n. 3004/1993
L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p. per il caso di concorso fra reati che importano l’ergastolo e reati che importano pene diverse, è una vera e propria sanzione penale. Esso, pertanto, non può mai essere applicato, in sede di formazione del cumulo, dal pubblico ministero, ma deve essere applicato e determinato dal giudice di cognizione ovvero, quando si sia in sede esecutiva, dal giudice dell’esecuzione.
Cass. pen. n. 1218/1993
L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p. costituisce una sanzione penale per i delitti concorrenti con quelli puniti con l’ergastolo, posto che esso afferisce alla genesi del rapporto esecutivo. Ne deriva che, ricorrendo l’unicità del disegno criminoso, può applicarsi la continuazione tra più reati puniti con l’ergastolo ed altri con pene temporanee, utilizzando lo strumento dell’inasprimento della pena dell’ergastolo con la suddetta sanzione penale. (La Cassazione, osservato che con la sanzione dell’isolamento diurno il legislatore ha previsto un meccanismo di cumulo giuridico anche la di fuori della continuazione, ha altresì rilevato che applicando quest’ultima l’inasprimento della pena dell’ergastolo avrà luogo normalmente in misura minore venendo utilizzato non come pena da infliggere per i singoli reati, bensì come aumento per la continuazione).
Cass. pen. n. 780/1993
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 72 c.p., in cui si prevede che, nei casi ivi indicati, alla pena dell’ergastolo sia aggiunta quella dell’isolamento diurno. (La Corte, nell’affermare detto principio, si è richiamata alla dichiarazione di infondatezza di analoga questione, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 115/64).
Cass. pen. n. 2750/1992
Le pene espiate in anticipo rispetto alle altre o condonate separatamente da esse prima dell’effettuazione del cumulo non possono essere escluse da questo, poiché la posizione del condannato non può essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell’effettuazione del cumulo da parte del P.M. Tale principio, peraltro, si riferisce alle sole pene concorrenti, per tali dovendosi intendere quelle che, sebbene inflitte in sede di cognizione per reati diversi, sono riferibili in sede esecutiva a tutti i reati predetti per il fatto che — e nella parte in cui — non risultano ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo di essi. Da un lato, infatti, corrisponde a una fondamentale esigenza logica dell’ordinamento il principio secondo il quale la pena non può precedere il reato e incoraggiarne, anziché frenare, la reiterazione, sicché un periodo di carcerazione non può essere imputato a un cumulo che comprenda pene inflitte per reati commessi successivamente alla carcerazione di cui si tratta. Dall’altro, ciascun periodo di carcerazione cautelare o esecutiva, pur avendo a suo tempo trovato causa in uno o più determinati titoli di custodia o in una o più determinate condanne, allorché si proceda in sede esecutiva all’unificazione delle pene, non può essere specificamente riferito a taluna di queste, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi prima del suddetto periodo detentivo.
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