14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2116 del 10 maggio 2000
Testo massima n. 1
L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p. non è una modalità di esecuzione della pena dell’ergastolo, ma ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l’ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi previsti [ perpetua o temporanea ] non sarebbe concretamente applicabile. Ne consegue che detta sanzione deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell’ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell’esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilità che l’isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l’ergastolo si estingue. [ Nell’enunciare tale principio, la S.C. ha anche affermato che la mancata previsione legislativa di un termine per l’esecuzione dell’isolamento diurno non contrasta con l’art. 27, comma terzo, Cost., poiché il carattere afflittivo della misura è compatibile con la funzione rieducativa della pena, dal momento che, in costanza di isolamento, si ha solo attenuazione, ma non soppressione del trattamento penitenziario ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]
No Comments