14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1218 del 21 aprile 1993
Testo massima n. 1
In tema di applicazione della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 671 c.p.p., non si esige che in sede di richiesta siano enunciati i motivi ed allegata una documentazione completa, mentre l’esame del giudice – acquisiti d’ufficio i documenti necessari – deve svolgersi sul piano del concreto apprezzamento dei fatti, non trascurando la rilevanza indicativa del riconoscimento del vincolo della continuazione eventualmente già avvenuto in sede di cognizione per taluni dei fatti di reato compresi in un compendio più ampio di quello cui l’istanza si riferisce.
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Testo massima n. 2
L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p. costituisce una sanzione penale per i delitti concorrenti con quelli puniti con l’ergastolo, posto che esso afferisce alla genesi del rapporto esecutivo. Ne deriva che, ricorrendo l’unicità del disegno criminoso, può applicarsi la continuazione tra più reati puniti con l’ergastolo ed altri con pene temporanee, utilizzando lo strumento dell’inasprimento della pena dell’ergastolo con la suddetta sanzione penale. [ La Cassazione, osservato che con la sanzione dell’isolamento diurno il legislatore ha previsto un meccanismo di cumulo giuridico anche la di fuori della continuazione, ha altresì rilevato che applicando quest’ultima l’inasprimento della pena dell’ergastolo avrà luogo normalmente in misura minore venendo utilizzato non come pena da infliggere per i singoli reati, bensì come aumento per la continuazione ].
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