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Art. 742 bis — Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

Art. 742 bis — Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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