Art. 742 bis – Codice di procedura penale – Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. esecuzione all'estero di sentenze penali italiane > Capo II - Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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