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Art. 742 — Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell’esecuzione all’estero

Art. 742 — Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell’esecuzione all’estero

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’articolo 709 comma 2, il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede l’esecuzione all’estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e richiesta dallo Stato estero, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

2. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l’esecuzione nello stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale .

3. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l’estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 10195/2015

In tema di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, non è necessario valutare ai sensi dell’art. 742 cod. proc. pen. l’idoneità dell’esecuzione a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, allorquando sussistano le condizioni di cui all’art. 3 dell’Accordo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania il 24 aprile 2002 e ratificato con L. 11 luglio 2003, n. 204, aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983. [Fattispecie relativa all’esecuzione in Albania della residua pena espianda da un cittadino albanese].

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