14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10195 del 11 marzo 2015
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, non è necessario valutare ai sensi dell’art. 742 cod. proc. pen. l’idoneità dell’esecuzione a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, allorquando sussistano le condizioni di cui all’art. 3 dell’Accordo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania il 24 aprile 2002 e ratificato con L. 11 luglio 2003, n. 204, aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983. [ Fattispecie relativa all’esecuzione in Albania della residua pena espianda da un cittadino albanese ].
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