Art. 740 bis – Codice di procedura penale – Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. esecuzione all'estero di sentenze penali italiane > Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.
2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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