Art. 734 – Codice di procedura penale – Deliberazione della corte di appello

1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127.

2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.

3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 44476/2010

Il riconoscimento di una sentenza penale straniera non richiede il prodursi di effetti concreti e prescinde dall'attuale pendenza di un procedimento. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa ad una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria elvetica il cui riconoscimento era stato richiesto ai sensi dell'art. 12, comma primo, cod. pen., ha escluso la necessità della richiesta del Ministro della Giustizia, attesa l'esistenza della Convenzione di estradizione italo-svizzera). (Dichiara inammissibile, App. Torino, 13 gennaio 2010).

Cass. pen. n. 4130/2008

In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la richiesta del procuratore generale deve specificare gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, per tutelare maggiormente (rispetto all'abrogato codice di rito) le esigenze del contraddittorio e della difesa che si realizzano attraverso il procedimento previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale il PG aveva chiesto di attribuire efficacia alla sentenza straniera agli effetti di cui all'art. 12 cod. pen., e la Corte d'appello aveva accolto la richiesta, facendo espresso riferimento all'esecutività agli effetti penali). (Rigetta, App. Milano, 23 febbraio 2004).

Cass. pen. n. 15998/2006

Non può essere oggetto dell'istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., come novellato dalla legge n. 60 del 2005, la sentenza pronunziata, ai sensi dell'art. 734 c.p.p. e all'esito di una procedura camerale, dalla Corte d'appello che abbia riconosciuto una sentenza definitiva emessa dall'Autorità giudiziaria straniera, a conclusione di un processo nel quale il condannato ha avuto la possibilità di difendersi.

Cass. pen. n. 26683/2002

In tema di esecuzione in Italia di sentenze pronunciate all'estero, il consenso dello Stato estero, indicato dagli artt. 1 e 2 della legge 3 luglio 1989 n. 257 tra le condizioni per il riconoscimento, da parte della corte d'appello, ai sensi dell'art. 734 c.p.p., della sentenza straniera, è valido anche se manifestato con l'espressione «in linea di massima» o altra equivalente, trovando ciò giustificazione nella possibilità, per lo Stato estero, di confermarlo o di ritirarlo a seconda che ritenga o meno congrua la determinazione, da effettuarsi in sede di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 257/1989 e dell'art. 735 c.p.p., della pena che, in forza della sentenza in questione, dovrebbe essere eseguita in Italia.