Art. 734 bis – Codice di procedura penale – Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo IV - Effetti delle sentenze penali straniere. esecuzione all'estero di sentenze penali italiane > Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere
1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Corte cost. n. 73/2001
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge che dà esecuzione alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983; questione che non è direttamente riferibile all'accordo (privo di forza di legge) tra i governi degli Stati Uniti e dell'Italia, avente ad oggetto l'esecuzione in Italia di una pena irrogata negli Stati Uniti.