Art. 734 bis – Codice di procedura penale – Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Corte cost. n. 73/2001

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge che dà esecuzione alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983; questione che non è direttamente riferibile all'accordo (privo di forza di legge) tra i governi degli Stati Uniti e dell'Italia, avente ad oggetto l'esecuzione in Italia di una pena irrogata negli Stati Uniti.