12 Mag Art. 732 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili , può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 14041/2015
In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ad istanza del soggetto interessato a conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno derivanti dal reato, mentre l’art. 732 cod. proc. pen. regola l’ipotesi in cui tale soggetto intenda far valere il giudicato penale di condanna per conseguire le proprie pretese attraverso un nuovo ed autonomo giudizio [dovendo in tal caso presentare la relativa domanda alla Corte d’appello del distretto in cui ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui si riferisce la sentenza straniera], l’art. 741 dello stesso codice disciplina il caso in cui la sentenza straniera già contenga statuizioni civili, di restituzione o risarcimento, suscettibili di diretta ed immediata esecuzione; in tale seconda evenienza, il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda alla corte d’appello nel cui distretto dovrebbero esser fatte valere le predette statuizioni, salvo che sia già stato avviato, ad istanza della parte pubblica, un procedimento per l’esecuzione delle statuizioni penali [dovendo in tal caso confluire, all’interno di detto procedimento, anche la domanda del soggetto interessato alle disposizioni civili].
Cass. pen. n. 21903/2001
In tema di effetti delle sentenze penali straniere, non è necessaria la richiesta del procuratore generale per il riconoscimento, ai fini disciplinari, delle stesse, ciò in quanto, nella locuzione «altri effetti civili», utilizzata dall’art. 732 c.p.p. e dall’art. 12 n. 4 c.p., devono intendersi compresi, non solo quelli strettamente privatistici, ma tutti gli effetti non penali [inclusi quindi quelli di natura amministrativa] della sentenza pronunziata dalla autorità giudiziaria straniera. [Nella fattispecie, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, la competente corte di appello aveva disposto il riconoscimento di sentenza penale straniera «ai fini di cui all’art. 12 c.p.», senza quindi limitare detto riconoscimento all’ipotesi di cui al n. 4 del predetto articolo. La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio limitatamente al riconoscimento della sentenza straniera ai fini di cui all’art. 12 nn. 1, 2, 3, rigettando, nel resto, il ricorso].
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