12 Mag Art. 740 ter — Ordine di devoluzione
Posted at 15:59h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Undicesimo – Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo IV – Effetti delle sentenze penali straniere. esecuzione all’estero di sentenze penali italiane > Capo I – Effetti delle sentenze penali straniere
1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell’articolo 740 bis.
2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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