Art. 726 – Codice di procedura penale – Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo III - Rogatorie internazionali > Capo I - Rogatorie dall'estero
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.