Art. 725 – Codice di procedura penale – Esecuzione delle rogatorie

1.Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

2. Si applica l'articolo 370, comma 3.

3. L'autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell'autorità richiedente. Quando la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea, l'autorizzazione è comunicata al Ministro della giustizia.

4. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l'opportunità del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorità richiedente ai fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 25050/2010

In tema di rogatoria internazionale all'estero, la mancata prova dell'adempimento delle modalità previste dall'ordinamento italiano e indicate dall'autorità rogante nel formulare la domanda di assistenza giudiziaria a norma dell'art. 727, comma quinto-bis, c.p.p., determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti dall'autorità straniera, ai sensi dell'art. 729, comma primo-bis, c.p.p.. (Nel caso di specie, in cui l'autorità rumena era stata richiesta di avvisare quella italiana della data e del luogo fissati per l'espletamento della rogatoria, la S.C. ha ritenuto insufficiente l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il verbale redatto in sede di rogatoria dava atto del compimento degli adempimenti richiesti).

Cass. pen. n. 22634/2004

In materia di rogatorie dall'estero, è esperibile l'incidente di esecuzione soltanto avverso gli atti a contenuto processuale effettuati in esecuzione della rogatoria stessa. Il compimento, da parte della autorità giudiziaria italiana, di una mera attività materiale di trasmissione di atti e documenti già formati e contenuti in un fascicolo processuale a carico di altri soggetti non dà luogo alla instaurazione del procedimento di esecuzione della rogatoria previsto dall'art. 725 c.p.p., con conseguente inammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto.

Cass. pen. n. 43950/2001

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'art. 53 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388, secondo il quale, per i Paesi ad esso aderenti, le richieste di assistenza giudiziaria possono aver luogo direttamente tra autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte, non ha reso inoperanti per il nostro Paese, quanto alle rogatorie provenienti dall'estero, le disposizioni del codice di rito penale, se non nella parte riguardante i poteri del Ministro della giustizia, al quale non è più obbligatorio trasmettere le domande di assistenza giudiziaria ed è stato anche tolto il ruolo di tramite indispensabile tra autorità giudiziaria richiedente e autorità giudiziaria italiana. Ne consegue che le disposizioni di diritto interno, in forza delle quali è demandato alla corte d'appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti il potere di exequatur, sono tuttora in vigore e che è legittimo il provvedimento con cui detta Corte delega per l'esecuzione della rogatoria il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi. (Nell'enunciare il principio di cui sopra, la Corte ha sottolineato che, ferma la prevalenza delle norme pattizie su quelle interne in caso di difforme disciplina della materia, nella specie non sussiste incompatibilità tra le une e le altre, sia per il richiamo espresso, nella legge di ratifica dell'Accordo di Schengen, agli artt. 723 e 724 c.p.p., sia per la conferma non equivoca della procedura di exequatur, come delineata dal codice, nell'art. 10 della legge 5 ottobre 2001 n. 367).