12 Mag Art. 708 — Provvedimento di estradizione. Consegna
1. Il Ministro della giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione [ 701 2] ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione [att. 203] .
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l’estradizione, se detenuta, è posta in libertà .
3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell’estradizione.
4. Il Ministro della giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall’estradando ai fini dell’estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell’efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l’estinzione del giudizio.
6. Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando; in tal caso quest’ultimo viene posto in libertà.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 16507/2018
Ai fini della concedibilità dell’estradizione per l’estero, non assume rilievo l’eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l’aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all’estradizione solo nell’ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. [In motivazione la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della Giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell’art. 708 cod. proc. pen.].
Cass. pen. n. 34432/2017
L’inefficacia del decreto di estradizione conseguente alla mancata presa in consegna, prevista dall’art.708, comma sesto, cod.proc.pen., consente l’emissione di un nuovo decreto in pendenza della domanda di consegna previa valutazione dell’autorità giudiziaria delle sole questioni nuove, connesse alla sostituzione del titolo estradizionale, restando coperte dal giudicato quelle esaminate a seguito della prima domanda. [In motivazione, la Corte ha ritenuto che fosse precluso l’esame dell’eccezione di prescrizione, trattandosi di condizione di legalità dell’estradizione già valutata nella precedente fase giurisdizionale e non interessata dalla sostituzione del titolo estradizionale].
Cass. pen. n. 18622/2017
In tema di estradizione per l’estero, un volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione, è consentita l’applicazione della custodia cautelare nei confronti dell’estradando al fine di assicurarne la materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando i motivi del mancato espletamento degli adempimenti relativi a precedenti tentativi di esecuzione della consegna medesima. [In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in ragione dell’assenza di un programma funzionale alla effettiva realizzazione della consegna dell’estradando, non verificatasi in precedenza a causa della resistenza attiva opposta da quest’ultimo in due occasioni].
Cass. pen. n. 4338/2015
In tema di estradizione per l’estero, quando la mancata consegna sia impedita dalla pronuncia del giudice amministrativo di un’ordinanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento ministeriale, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all’atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen., ma quella prevista dall’art. 708, comma sesto, cod. proc. pen..
Cass. pen. n. 9924/2014
L’esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente. [Nella specie, la S.C. ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, nella quale l’estradando aveva genericamente dedotto l’insussistenza del pericolo di irreperibilità stante la sua appartenenza all’Unione europea, e la maggiore proporzionalità ed adeguatezza della misura domiciliare].
Cass. pen. n. 17912/2009
In tema di estradizione per l’estero, il termine entro il quale il Ministro della giustizia deve adottare la decisione sulla consegna rimane quello di quarantacinque giorni previsto dall’art. 708, comma primo, c.p.p., non essendo applicabile alla materia estradizionale il diverso termine previsto dall’art. 23 della L. n. 69/2005 per il mandato di arresto europeo.
Cass. pen. n. 10110/2006
In tema di estradizione per l’estero, qualora la consegna dell’estradando allo Stato richiedente sia sospesa non per la ritenuta necessità, da parte del Ministro della Giustizia, del previo soddisfacimento delle esigenze di giustizia italiane, ma in conseguenza dell’avvenuta impugnazione, da parte dell’estradando, davanti al tribunale amministrativo regionale, del Decreto ministeriale con il quale la domanda di estradizione è stata accolta, deve trovare applicazione, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 714, comma secondo, c.p.p., il disposto di cui all’art. 304, comma primo, lett. a], c.p.p., equiparandosi l’impugnazione del decreto alla richiesta di sospensione o rinvio del dibattimento per impedimento dell’imputato, con la conseguenza che la detta sospensione impedisce il decorso dei termini di durata della custodia cautelare stabiliti dall’art. 708 c.p.p. per la fase amministrativa della procedura di estradizione.
Cass. pen. n. 15111/2004
In tema di estradizione verso l’estero, la valutazione compiuta dalla Corte d’appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia.
Cass. pen. n. 922/1998
In tema di estradizione per l’estero, il vano decorso del termine di quindici giorni previsto dall’art. 708, comma 5, c.p.p. per la consegna dell’estradando produce la perdita di efficacia del decreto ministeriale di estradizione solo nell’ipotesi in cui la mancata consegna sia attribuibile all’inerzia dello Stato richiedente «che non provvede a prendere in consegna l’estradando». [Nella specie, il termine era decorso a seguito della decisione dello Stato italiano di rinviare la consegna in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso promosso dall’interessato per l’ottenimento della sospensione dell’esecuzione del decreto ministeriale].
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