14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4338 del 29 gennaio 2015
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l’estero, quando la mancata consegna sia impedita dalla pronuncia del giudice amministrativo di un’ordinanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento ministeriale, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all’atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen., ma quella prevista dall’art. 708, comma sesto, cod. proc. pen..
Testo massima n. 2
In tema di estradizione verso l’estero, la rimessione in libertà dell’estradando per scadenza dei termini di custodia cautelare conseguente alla sospensione, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di consegna, non impedisce che il Ministro della giustizia, ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen., investa l’organo giurisdizionale di una verifica finalizzata all’accertamento del concreto pericolo di fuga dell’estradando nell’arco temporale ricompreso fra la decisione provvisoria e la pronuncia definitiva del giudice amministrativo, da effettuarsi nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti, e da concludere, se del caso, con l’eventuale adozione di misure cautelari di tipo non custodiale che garantiscano l’effettività della possibile consegna allo Stato richiedente.
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