14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 922 del 8 maggio 1998
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l’estero, il vano decorso del termine di quindici giorni previsto dall’art. 708, comma 5, c.p.p. per la consegna dell’estradando produce la perdita di efficacia del decreto ministeriale di estradizione solo nell’ipotesi in cui la mancata consegna sia attribuibile all’inerzia dello Stato richiedente «che non provvede a prendere in consegna l’estradando». [ Nella specie, il termine era decorso a seguito della decisione dello Stato italiano di rinviare la consegna in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso promosso dall’interessato per l’ottenimento della sospensione dell’esecuzione del decreto ministeriale ].
Testo massima n. 2
Non è consentito proporre incidente di esecuzione avverso l’ordinanza impositiva di una misura cautelare nei confronti di persona per la quale è stata già pronunciata sentenza favorevole alla estradizione qualora la richiesta sia fondata su aspetti attinenti alla non concedibilità della estradizione, atteso che la sede esclusiva per la trattazione e la decisione di simili questioni è il giudizio di estradizione regolato dagli artt. 704 e seguenti c.p.p. [ Fattispecie nella quale era stata richiesta la sospensione della esecuzione della misura dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria sul presupposto che il reato per il quale era stata richiesta l’estradizione era estinto per prescrizione ].
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