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Art. 703 — Accertamenti del procuratore generale

Art. 703 — Accertamenti del procuratore generale

1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell’articolo 701, comma 4.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all’interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che puo’ nominarne uno di fiducia. L’atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all’estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall’articolo 717, comma 2-bis.

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli e pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.

5. La requisitoria e depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell’avviso del deposito alla persona della quale e richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facolta di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonche di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 18975/2006

In tema di estradizione per l’estero, l’inosservanza del termine previsto dall’art. 703, comma quinto c.p.p. per la notificazione all’estradando del deposito della requisitoria del procuratore generale non è causa di nullità.

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Cass. pen. n. 3675/1992

In materia di estradizione, il termine per la notifica della richiesta del procuratore generale, previsto dall’art. 703, quinto comma, c.p.p., ha natura ordinatoria ed è finalizzato a disciplinare la sequenza degli atti ed il regolare svolgimento della procedura di estradizione. Per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione la mancata notifica della detta richiesta dieci giorni prima della notifica dell’avviso dell’udienza davanti alla corte d’appello, non produce alcuna nullità. Una conclusione confortata dalla disciplina del termine di dieci giorni previsto dal successivo art. 704, primo comma, per la notifica del decreto che fissa l’udienza di discussione davanti alla corte d’appello per la cui osservanza è espressamente prevista la sanzione della nullità. [Nella specie, la Corte Suprema ha aggiunto che non sarebbe neppure ipotizzabile, come conseguenza della mancata osservanza della rituale sequenza dei due termini di dieci giorni, violazione del diritto di difesa o, comunque, nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., perchè, nel termine di dieci giorni che precedettero la discussione davanti alla corte d’appello l’estradando ed il suo difensore ebbero la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dall’art. 703, quinto comma, e comunque di eccepire le esigenze di un prolungamento dei termini quale conseguenza del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge].

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