14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18975 del 26 maggio 2006
Posted at 15:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l’estero, l’inosservanza del termine previsto dall’art. 703, comma quinto c.p.p. per la notificazione all’estradando del deposito della requisitoria del procuratore generale non è causa di nullità.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]