12 Mag Art. 697 — Estradizione e poteri del Ministro della Giustizia
1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della liberta personale puo aver luogo soltanto mediante estradizione.
1-bis. Il Ministro della giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l’estradizione di un cittadino senza regolarne l’esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l’estradizione tenendo conto della gravita’ del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell’interessato.
1-quater. Il Ministro della giustizia concede l’estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell’articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all’articolo 705, comma 2.
1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione è comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all’autorità giudiziaria.
2. Nel concorso di piu domande di estradizione, il Ministro della giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravita e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalita e della residenza della persona richiesta e della possibilita di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 42777/2014
Il requisito della doppia incriminazione, di cui all’art. 13 cod. pen. e all’art. II del trattato di estradizione fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non postula l’esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.
Cass. pen. n. 32356/2004
In tema di estradizione, il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell’art. 14 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del giudice procedente impedendogli di perseguire l’estradato per reati per i quali non è stata concessa l’estradizione, ma tali effetti preclusivi vengono meno se l’estradato, fuggito nuovamente all’estero venga arrestato in altro Stato e riconsegnato sulla base di una nuova e diversa procedura estradizionale.
Cass. pen. n. 38954/2003
In tema di estradizione per l’estero, ai fini della applicazione dell’art. 2 primo comma della Convenzione europea di Parigi del 13 dicembre 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300 — che stabilisce che, quando per i fatti per i quali è chiesta l’estradizione è stata pronunciata nello Stato richiedente condanna ad una pena, quest’ultima deve essere della durata di «almeno quattro mesi» — occorre far riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall’autorità giudiziaria straniera, in virtù del principio che l’esecuzione della pena appartiene, quanto alla effettiva durata e alle modalità di esecuzione, alla esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria dello Stato nel quale è pronunciata la condanna. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale è stata dichiarata dal giudice di merito la estradabilità di persona richiesta dall’Olanda per l’esecuzione di una pena di 21 mesi di reclusione, ritenendo irrilevante che la pena in concreto da eseguire, tenuto conto del periodo di detenzione presofferta all’estero e dei particolari benefici riconosciuti dalla legislazione dello Stato richiedente, fosse inferiore alla soglia prevista dalla citata convenzione].
Cass. pen. n. 8/2001
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all’art. 14 primo comma della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l’estradizione e commessi prima della consegna è inibito l’esercizio dell’azione penale, salvo che sia sopravvenuta l’estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14 primo comma, lett. a], ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell’estradizione previste dall’art. 14, primo comma, lett. b], della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all’esercizio dell’azione penale nelle forme tipiche fissate dall’art. 405 c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all’incidente probatorio [art. 346 c.p.p.], l’esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all’esercizio dell’azione penale, nonché l’archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l’eccezione di improcedibilità formulata dall’imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l’estradizione sul rilievo, ottenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da quelli contemplati nell’estradizione].
Cass. pen. n. 2470/1999
Poiché l’estradizione è istituto preordinato al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, la fisica disponibilità da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rende privo il procedimento del suo oggetto tipico. Ne consegue che se la persona di cui è stata richiesta l’estradizione non si trova più nel territorio dello Stato richiesto, il relativo procedimento giurisdizionale deve concludersi con sentenza di non luogo a provvedere sulla domanda di estradizione per essere venuto meno detto indefettibile presupposto di fatto.
Cass. pen. n. 297/1999
Incombe sull’estradando la prova che l’estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso nello Stato richiedente, in quanto straniero, a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Cass. pen. n. 37/1999
Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all’estradizione, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’estradando è richiesta soltanto se non esista una convenzione internazionale di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente; nel caso, invece, in cui tale convenzione vi sia, poiché si è già preventivamente operata una scelta in ordine all’effettivo riconoscimento dei diritti dell’estradando al giusto processo, alla parte richiesta deve farsi solo carico di assicurarsi dell’identità dell’estradando e di verificare i titoli su cui si fonda la richiesta di estradizione. [Nella specie si trattava di richiesta di estradizione per l’estero proveniente dalla Romania].
Cass. pen. n. 1354/1998
La mancanza di uno specifico complesso di norme paragonabile a quello esistente in Italia in tema di «protezione» dei collaboranti di giustizia nello Stato straniero richiedente l’estradizione di un suo cittadino, trova ragionevole spiegazione in differenti, comprensibili valutazioni di politica legislativa, corrispondenti alle esigenze ritenute prioritarie e opportune da parte di ciascuno Stato, ma non esclude che in quello stesso Stato siano rispettati i diritti fondamentali della persona e che da parte di tale Paese straniero possano essere adottate particolari misure protettive di singoli cittadini, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità o l’opportunità. Può pertanto concedersi l’estradizione per lo Stato richiedente anche in mancanza di tale complesso di norme. [Nel caso di specie, l’estradando, cittadino tedesco, sosteneva che era stato violato un suo diritto fondamentale – quello del collaborante alla protezione – garantito dallo Stato italiano e non da quello tedesco. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l’estradabilità del ricorrente per la Repubblica Federale di Germania].
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