Art. 696 decies – Codice di procedura penale – Tutela dei terzi di buona fede
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo I bis - Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell'unione europea
1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall'ordinamento interno.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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