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Art. 219 — Modalità dell’esperimento giudiziale

Art. 219 — Modalità dell’esperimento giudiziale

1. L’ordinanza che dispone l’esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell’oggetto dello stesso e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l’esecuzione di determinate operazioni.

2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

3. Anche quando l’esperimento è eseguito fuori dell’aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell’atto .

4. Nel determinare le modalità dell’esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l’incolumità delle persone o la sicurezza pubblica .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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