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Art. 218 — Presupposti dell’esperimento giudiziale

Art. 218 — Presupposti dell’esperimento giudiziale

1. L’esperimento giudiziale è ammesso [ 392 1 lett. f]] quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.

2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 20066/2010

L’esperimento giudiziale ha la funzione di verificare in concreto un’ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un accadimento, ed a controllare il contesto, onde evitare il pericolo di fattori di confondimento. [Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non costituisse esperimento giudiziale un’attività investigativa compiuta dalla polizia giudiziaria senza instaurazione del contraddittorio, e consistita nel mero confronto tra le parti mancanti dell’autovettura dell’imputato ed i frammenti rinvenuti sul luogo dell’incidente, che ne aveva evidenziato la sovrapponibilità].

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Cass. pen. n. 2380/1995

Condizione imprescindibile per la utile effettuazione dell’esperimento giudiziale previsto dall’art. 218 c.p.p. è che sia possibile la ricostruzione del fatto in termini di sostanziale identità rispetto a quelli emergenti dai dati di riferimento. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto, da parte del giudice di merito, di dar luogo ad un esperimento giudiziale volto ad accertare se un teste, alla guida di un autoveicolo, avesse avuto o meno la possibilità di notare quanto da lui poi era stato riferito all’autorità inquirente, attesa la oggettiva ed insuperabile incertezza in ordine al dato costituito dalla velocità di marcia del veicolo suddetto].
L’esperimento giudiziale di cui all’art. 218 c.p.p. può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il fatto, oggetto della prova, nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto; l’impossibilità di una sua ricostruzione in termini di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la verifica attuata mediante controllo sperimentale, con la conseguenza che non può disporsi un’operazione di cui già preventivamente si conosca l’inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova.

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