14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20066 del 26 maggio 2010
Testo massima n. 1
L’esperimento giudiziale ha la funzione di verificare in concreto un’ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un accadimento, ed a controllare il contesto, onde evitare il pericolo di fattori di confondimento. [ Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non costituisse esperimento giudiziale un’attività investigativa compiuta dalla polizia giudiziaria senza instaurazione del contraddittorio, e consistita nel mero confronto tra le parti mancanti dell’autovettura dell’imputato ed i frammenti rinvenuti sul luogo dell’incidente, che ne aveva evidenziato la sovrapponibilità ].
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