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Art. 504 — Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

Art. 504 — Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti [ 220 ss.], dei consulenti tecnici [ 225, 233, 359, 360 ] e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 11730/1992

L’assunzione della prova orale nel dibattimento deve avvenire anche in appello secondo i canoni del sistema accusatorio, sicchè il presidente, soltanto dopo che sono stati esauriti l’esame e il controesame delle parti, può rivolgere direttamente domande alle persone già esaminate per meglio chiarire i temi della prova. Tuttavia, l’inosservanza della prioritaria iniziativa delle parti non può ricomprendersi nell’alveo delle previsioni di nullità, giacchè tutte le opposizioni ed eccezioni in ordine all’esame dei testimoni devono essere proposte, ai sensi dell’art. 504 c.p.p., allo stesso presidente, che decide immediatamente con provvedimento informale non soggetto a gravame.

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