Art. 391 septies – Codice di procedura penale – Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico

1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 42588/2005

L'articolo 391 septies c.p.p. regola esclusivamente l'accesso del difensore ai luoghi privati o non aperti al pubblico, ed è escluso che esso consenta l'acquisizione documentale. Quest'ultima, infatti, è espressamente disciplinata — ma solo con riferimento alla pubblica amministrazione — dall'articolo 391 quater c.p.p., il quale ha mutato il modello comportamentale previsto dall'articolo 256 c.p.p., che impone l'immediata consegna all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, degli atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p.