14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 42588 del 24 novembre 2005
Testo massima n. 1
L’articolo 391 septies c.p.p. regola esclusivamente l’accesso del difensore ai luoghi privati o non aperti al pubblico, ed è escluso che esso consenta l’acquisizione documentale. Quest’ultima, infatti, è espressamente disciplinata — ma solo con riferimento alla pubblica amministrazione — dall’articolo 391 quater c.p.p., il quale ha mutato il modello comportamentale previsto dall’articolo 256 c.p.p., che impone l’immediata consegna all’autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, degli atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p.
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