12 Mag Art. 89 — Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Posted at 15:59h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Primo – Soggetti > Titolo V – Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 196, 197 c.p.] è citata per l’udienza preliminare [ 416 c.p.p.] o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell’articolo 87 comma 3 .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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