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Art. 88 — Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile

Art. 88 — Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile

1. L’ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [ 647 c.p.p.; 185187 c.p].

2. L’esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l’azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell’articolo 75 comma 3.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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