12 Mag Art. 87 — Esclusione di ufficio del responsabile civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l’intervento del responsabile civile, ne dispone l’esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [ 416 c.p.p.].
3. L’esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato [ 440 c.p.p.].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 5860/2012
La disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l’automatica esclusione da esso del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicché l’eventuale mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile.
Cass. pen. n. 37370/2011
L’estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all’accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari.
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