12 Mag Art. 55 — Funzioni della polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale [ 347–357 c.p.p.].
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata [ 131, 370 c.p.p.; 77 disp. att.] dall’autorità giudiziaria .
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 28727/2011
Le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di P.G., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute [art. 6, L. 20 luglio 2004, n. 189], si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione. [Nella specie la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad eseguire il sequestro di animali esotici, per violazione dell’art. 544 ter, c.p., agli agenti della L.I.D.A.].
Cass. pen. n. 21778/2004
Non costituisce «attività di contrasto» soggetta ad autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269 [recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù], quella che consista soltanto nell’accesso a fini investigativi, da parte di personale di polizia giudiziaria, mediante uso di una determinata parola chiave, a files condivisi, senza che tale attività sia accompagnata da quella di acquisto simulato o di intermediazione nell’acquisto dei prodotti esistenti in detti files
Cass. pen. n. 734/2002
In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato [nella specie relativo a spaccio di stupefacenti], che l’operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all’apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l’assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell’art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole.
Cass. pen. n. 1997/1996
È legittimo il provvedimento con il quale il pubblico ministero autorizza la polizia giudiziaria a sorvegliare, a debita distanza e in modo non invasivo, l’incontro tra un genitore ed il figlio minore al fine di impedire la sottrazione, già verificatasi in passato, di questo da parte del primo poiché tali compiti rientrano tra quelli istituzionali della polizia giudiziaria di ricerca della notizia criminis e di impedimento a che i reati siano portati a più gravi conseguenze. Contro tale provvedimento è comunque inammissibile il ricorso per cassazione, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione e non rientrando tra quelli limitativi della libertà personale.
Cass. pen. n. 3974/1994
Deve considerarsi abnorme e come tale è immediatamente ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il pubblico ministero, quale capo della polizia giudiziaria ed allo scopo di impedire che un reato permanente venga portato ad ulteriori conseguenze, ordini, richiamandosi all’art. 55 c.p.p., lo sgombero di un immobile abusivamente occupato; ai fini del perseguimento dello scopo suddetto, infatti, possono essere utilizzati esclusivamente gli strumenti specificamente preveduti dalle norme processuali penali, tra i quali non rientra il provvedimento di sgombero, atto che è riservato all’autorità amministrativa e travalica le attribuzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, salvo che non costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro. [Nella specie, la Corte ha annullato le ordinanze del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame che avevano dichiarato inammissibili le richieste, rispettivamente, di revoca e riesame del provvedimento de quo, ed ha rilevato che, poiché con esse si denunciava l’abnormità del provvedimento, gli atti dovevano essere rimessi alla stessa Corte di cassazione per la relativa pronuncia].
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